Sez. 1, Sentenza n. 13015 del 20/12/1995 (Rv. 495158 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Successione di tariffe nel corso del processo - Liquidazione degli onorari - Applicazione delle tariffe vigenti nel momento in cui l'incarico è cessato o è stato condotto a termine - Giudizio di legittimità - Onorari - Determinazione - Criteri.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
In caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. La liquidazione degli onorari va riferita all'intera fase di merito (se la prestazione del professionista non si è esaurita prima), mentre gli onorari del giudizio di legittimità, anche se il difensore è rimasto il medesimo, vanno determinati in via indipendente da quelli della fase del giudizio di merito, essendo nel giudizio di cassazione il mandato al difensore conferito con procura speciale, ed inoltre, se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 57 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)