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Sez. 2, Sentenza n. 401 del 18/02/1967 (Rv. 326314 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - IN ORDINE AL PAGAMENTO DI SOMMA INFERIORE ALL'AMMONTARE DEL DEBITO.*
Stato
decisa il 1967-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326314-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - IN ORDINE AL PAGAMENTO DI SOMMA INFERIORE ALL'AMMONTARE DEL DEBITO.*

Deve essere rigettata la eccezione di prescrizione presuntiva proposta da colui che, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato che il credito e stato soddisfatto con somma inferiore a quella pretesa col decreto ingiuntivo, e, a seguito del deferimento di giuramento decisorio, abbia chiesto di eliminare dalla relativa formula la precisazione della somma dovuta. (Cfr. 1110-65, 2058-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)