Sez. 2, Sentenza n. 2257 del 13/03/1999 (Rv. 524100 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Eccezione di pagamento del credito nella misura richiesta - Compatibilità - Contestazione dell' ammontare di esso e deduzione dell'adempimento parziale - Incompatibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
L'eccezione di prescrizione presuntiva, mentre è perfettamente compatibile con quella di pagamento, non lo è con la contestazione dell'ammontare del debito richiesto e con l'affermazione di aver perciò versato una somma minore, e pertanto in tal caso deve esser rigettata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)