Sez. 4, Sentenza n. 22853 del 04/02/2004 Cc. (dep. 14/05/2004) Rv. 227762 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio - Applicazione dei rimedi previsti dall'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Ammissibilità - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione disposta ai sensi dell'art. 112 Testo unico n. 115 del 2002, è impugnabile nelle stesse forme previste dall'art. 99 in caso di rigetto, dell'istanza di ammissione, per il richiamo contenuto nel comma quarto dell'art. 112 all'art. 97, che prevede la notifica del provvedimento agli interessati ai fini dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte, qualificato il ricorso per cassazione come reclamo ex art. 99 T.U. n. 115 del 2002, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente del Tribunale).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)