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Sez. 4, Ordinanza n. 12634 del 10/02/2005 Cc. (dep. 05/04/2005) Rv. 231257 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca ex officio - Mezzo di impugnazione - Revoca trasmessa dal giudice di pace - Trasmissione al presidente del tribunale - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231257-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio, avverso il provvedimento del giudice di merito di revoca dell'ammissione al beneficio, allorchè sia il giudice stesso a procedere ritenendo di aver disposto l'ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile il ricorso immediato per cassazione - mezzo previsto invece nella diversa ipotesi di revoca disposta su richiesta dell'ufficio finanziario - ma unicamente il reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario nell'ambito del quale la revoca è stata emessa. (Nella fattispecie la Corte, convertendo il ricorso in reclamo, lo ha rimesso al presidente del Tribunale, autorità giudiziaria competente anche nel caso specifico di revoca disposta dal giudice di pace, in forza del preciso dettato di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002, ed altresì in considerazione del fatto che il coordinatore del giudice di pace ha solo limitate funzioni organizzatrici, ed il presidente della Corte di Appello ha solo poteri di sorveglianza nei confronti del giudice onorario).

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 15, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 16 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 22 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)