Sez. 3, Sentenza n. 2408 del 07/10/1966 (Rv. 324662 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - NULLITA ASSOLUTA DELLA CITAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - NULLITA ASSOLUTA DELLA CITAZIONE.*
Il termine a comparire in giudizio attiene all'essenza dell'atto di citazione, non alla sua notificazione, e perentorio, inderogabile, assoluto, con la conseguenza che, se non sia rispettato, da luogo a nullita insanabile dell'atto e lo rende inidoneo a costituire un regolare e valido rapporto processuale, qualora il convenuto sia rimasto contumace. (Cfr.443-65' 3328-62' 2210-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)