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Sez. 3, Sentenza n. 2408 del 07/10/1966 (Rv. 324662 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - NULLITA ASSOLUTA DELLA CITAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324662-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - NULLITA ASSOLUTA DELLA CITAZIONE.*

Il termine a comparire in giudizio attiene all'essenza dell'atto di citazione, non alla sua notificazione, e perentorio, inderogabile, assoluto, con la conseguenza che, se non sia rispettato, da luogo a nullita insanabile dell'atto e lo rende inidoneo a costituire un regolare e valido rapporto processuale, qualora il convenuto sia rimasto contumace. (Cfr.443-65' 3328-62' 2210-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)