Sez. 3, Sentenza n. 1914 del 14/06/1968 (Rv. 333912 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE.*
La inosservanza del termine di comparizione in giudizio importa la nullita dell'atto di citazione, e quindi del processo e della sentenza se il convenuto non si sia costituito. (Conf. 2408-66, massima n. 324662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)