Sez. L, Sentenza n. 4543 del 06/05/1999 (Rv. 526084 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Nullità per illiceità del motivo - Presupposti - Incidenza esclusiva del motivo illecito - Necessità - Conseguenze - Concorrenza di giusta causa - Efficacia ostativa della nullità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, perché il giudice di merito, accertata la sussistenza di ragioni ritorsive alla base del licenziamento, aveva omesso un'adeguata motivazione sulla esistenza o meno della giusta causa addotta dal datore di lavoro, limitandosi ad affermare che gli addebiti erano infondati e pretestuosi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)