Sez. L, Sentenza n. 3837 del 03/05/1997 (Rv. 504052 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Divieto di licenziamento per motivo discriminatorio - Interpretazione estensiva - Licenziamento per ritorsione - Inclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
Il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990 - è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l'area dei singoli motivi vietati (il cui onere probatorio grava sul lavoratore) comprende anche il licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al datore di lavoro (quali asserite iniziative giudiziarie intraprese dal lavoratore).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)