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Sez. T, Ordinanza n. 3882 del 21/02/2026 (Rv. 678016-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudice tributario - Cognizione incidentale - Ambito oggettivo - Atto autonomamente impugnabile ma non impugnato dinanzi alle commissioni tributarie - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678016-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Attesa la natura impugnatoria del processo tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, sicché - come desumibile dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)