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Sez. U, Sentenza n. 643 del 16/01/2015 (Rv. 634059 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere di disapplicazione del giudice tributario - Limiti - Atto concreto autonomamente impugnabile e non impugnato - Cognizione incidentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634059-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, attesa la struttura impugnatoria del processo, sicché, come si desume dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria, ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)