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Sez. L, Sentenza n. 16641 del 01/10/2012 (Rv. 624214 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Alienazione del complesso dei beni strumentali - Necessità - Esercizio in tempi successivi della medesima attività - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624214-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di diritti del lavoratore nel trasferimento d'azienda, perché possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., che comporta la continuazione dei rapporti di lavoro tra la cedente e la subentrante, il giudice deve verificare, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti, che permette di ravvisare il detto trasferimento, restando invece esclusa l'applicazione della norma, nel caso di esercizio successivo, da parte di due imprese, della medesima attività produttiva, senza alienazione del complesso dei beni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)