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Sez. U, Sentenza n. 5337 del 01/10/1980 (Rv. 409209 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - SENTENZE - MANCATA NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DECADENZA - TERMINE ANNUALE EX ART 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409209-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - SENTENZE - MANCATA NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DECADENZA - TERMINE ANNUALE EX ART 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti, per il caso di mancata notificazione delle medesime, resta soggetto al termine annuale di decadenza di cui all'art 327 cod proc civ, tenuto conto della portata generale del principio fissato da tale norma, nonche dell'assoggettamento di dette pronunce a modalita di pubblicazione idonee a soddisfare l'esigenza della loro conoscibilita da parte degli interessati (art 23 del RD 13 agosto 1933 n 1038). (V 1040/79, mass n 397233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)