Sez. U, Sentenza n. 6757 del 22/12/1981 (Rv. 417643 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - SENTENZE - MANCATA NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - SENTENZE - MANCATA NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti, per il caso di mancata notificazione delle medesime, resta sottoposto al termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto della portata generale del principio fissato da tale norma, nonché dell'assoggettamento di dette pronunce a modalità di pubblicazione idonee a soddisfare l'esigenza della loro conoscibilità da parte degli interessati (art. 23 del R.d. 13 agosto 1933 n. 1038). (Conf 5337/80, mass n 409209).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)