Sez. L, Sentenza n. 1258 del 13/03/1978 (Rv. 390609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LAVORATRICI MADRI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - LIMITI - SUSSISTENZA DI COLPA GRAVE - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LAVORATRICI MADRI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - LIMITI - SUSSISTENZA DI COLPA GRAVE - NOZIONE.*
L'art 2, terzo comma, della legge 1203 del 1971, il quale dispone che il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri non si applica in caso di colpa grave, che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, importa che tale nozione di giusta causa, essendo collegata ad una colpa grave della lavoratrice, assume aspetti tipici e caratteristici rispetto alla nozione di giusta causa posta dall'art 2119 cod civ e a quella di giustificato motivo dell'art 3 della legge n 604 del 1966. Pertanto, nell'accertamento e valutazione della colpa della lavoratrice madre ai fini dell'eccezione al divieto di licenziamento, la nozione di giusta causa, data dalla suddetta legge del 1971, richiede una colpa piu qualificata in relazione alle condizioni fisio-psichiche delle Donne in istato gravidico e comprende situazioni soggettive piu complesse, di tal che non puo essere automaticamente rapportata alla generica ed aprioristica previsione della normativa collettiva degli inadempimenti, idonei alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)