Sez. L, Sentenza n. 1440 del 05/03/1986 (Rv. 444834 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - CONNESSIONE CON LO STATO OGGETTIVO DI GRAVIDANZA - CESSAZIONE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA GRAVE EX TERZO COMMA, LETT. A), DELL'ART. 2 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - CONNESSIONE CON LO STATO OGGETTIVO DI GRAVIDANZA - CESSAZIONE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA GRAVE EX TERZO COMMA, LETT. A), DELL'ART. 2 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PORTATA.*
In base all'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il divieto di licenziamento della lavoratrice opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza (sicché è irrilevante che la lavoratrice sia o meno a conoscenza di tale suo stato al momento del licenziamento) e viene meno soltanto di fronte all'accertamento della colpa grave specificamente prevista dal terzo comma, lett. A), del citato art. 2, il quale fa riferimento ad una colpa che dal punto di vista soggettivo è più qualificata, in relazione alle condizioni fisiopsichiche della donna in stato gravidico, e che dal punto di vista oggettivo comprende situazioni più complesse rispetto ai comuni schemi previsti dal codice e dalla contrattazione collettiva come giusta causa di licenziamento. (V 1258/78, mass n 390609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)