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Sez. U, Sentenza n. 2330 del 08/07/1968 (Rv. 334650 - 01)

BORSA - VALORI - AGENTI DI CAMBIO - IN GENERE - OPERATORI INSOLVENTI - SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAI LOCALI DELLA BORSA - CONTROLLO - COMPETENZA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1968-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334650-01

BORSA - VALORI - AGENTI DI CAMBIO - IN GENERE - OPERATORI INSOLVENTI - SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAI LOCALI DELLA BORSA - CONTROLLO - COMPETENZA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA.*

La sanzione di cui all'art. 9 n. 2 della legge 20 marzo 1913 n. 272 - il quale prevede il provvedimento di esclusione dai locali della borsa degli operatori insolventi - incide in via diretta ed immediata sul diritto soggettivo, e pertanto spetta al giudice ordinario verificarne e sindacarne la corretta adozione. (V. N. 1655-62).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1913 num. 272 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)