Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 23/06/2015 (Rv. 635950 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RIMBORSO DEI DAZI | Sovrapprezzo sullo zucchero importato - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Sussistenza - Ripetizione delle somme indebitamente versate - Legittimazione passiva - Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia) - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RIMBORSO DEI DAZI
L'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. per le somme indebitamente corrisposte in forza della disciplina interna, impositiva di un sovrapprezzo sullo zucchero destinato a finanziare gli aiuti alla produzione dello zucchero nazionale e dichiarata incompatibile con normativa comunitaria ai sensi dell'art. 95 del trattato CEE (sentenza n. 73/1979 della Corte di Giustizia CEE), va proposta nei confronti del Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia) al quale, con d.m. 22 febbraio 2000, sono state attribuite le residue funzioni liquidatorie della Cassa conguaglio zucchero e, quindi, per successione, le responsabilità patrimoniali già gravanti su quest'ultimo ente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 16/10/1990 num. 3999, DM Tesoro 22/02/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)