Sez. 1, Sentenza n. 11969 del 04/11/1992 (Rv. 479339 - 01)
Comunità europea - Comunità economica europea - Disposizioni fiscali - Rimborso dei dazi | Norme interne relative alla imposizione di un sovrapprezzo sullo zucchero - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Sussistenza - Ripetizione del sovraprezzo versato - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Prescrizione - Termine.
Comunità europea - Comunità economica europea - Disposizioni fiscali - Rimborso dei dazi
A seguito della sentenza n. 73/1979 della Corte di Giustizia CEE che, ai sensi dell'art. 95 del trattato CEE, ha dichiarato la incompatibilità con la normativa comunitaria delle norme interne relative alla imposizione di un sovrapprezzo sullo zucchero destinato a finanziare gli aiuti alla produzione dello zucchero nazionale, gli interessati, ex art. 2033 cod. civ., hanno diritto di ripetere, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, quanto versato in base a tale illegittima normativa, limitatamente alla parte destinata al finanziamento degli aiuti a favore dei produttori nazionali, e sempre che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, condizione questa stabilita con efficacia retroattiva dall'art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 428.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)