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Sez. 5 - , Sentenza n. 18837 del 11/09/2020 (Rv. 658799 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Iva - Insorgenza del credito in rivalsa in corso di procedura concorsuale - Modifica della base imponibile - Anticipazione al momento dell’omologazione della proposta concordataria - Necessità - Conseguenze - Credito del committente - Entità - Fondamento - Inapplicabilità del sistema ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.
Stato
decisa il 2020-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658799-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso del credito IVA, ove il credito di rivalsa insorga in corso di procedura concorsuale, la modifica della base imponibile, su cui calcolare la detrazione, è anticipata al momento dell'omologazione, sicché, stante la ragionevole certezza del mancato pagamento integrale del credito, il committente può portare a credito l'IVA, conseguente all'esercizio delle detrazioni, nei limiti di quanto assolto in sede di rivalsa sulle fatture di acquisto ricevute, sulla base dell'importo risultante dalla proposta concordataria omologata e non di quello indicato nelle fatture ricevute dai prestatori, con conseguente inapplicabilità del sistema di regolazione contabile mediante detrazione dell'imposta su fatture ricevute ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)