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Sez. 2, Sentenza n. 348 del 03/03/1965 (Rv. 310581 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROVA DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1965-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310581-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROVA DEL DANNO.*

L'art. 96 cod.proc.civ., disciplinando come figura di torto extracontrattuale la malafede processuale o la colpa grave, non deroga al principio in forza del quale colui che intenda ottenere il risarcimento del danno deve dare la prova dell'an e del quantum. Il potere concesso al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando lo interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entita del pregiudizio subito, non importa che cio possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilita che dagli Atti possa trarsi la prova del danno che in tal caso, puo essere liquidato anche equitativamente. (Conf. 1490/63). *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)