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Sez. 3, Sentenza n. 5159 del 26/11/1977 (Rv. 388781 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA IN SEPARATO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLA DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388781-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA IN SEPARATO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLA DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITA.*

La domanda di risarcimento di danni da responsabilita aggravata ex art 96 cod proc civ deve essere proposta nello stesso giudizio nel quale si discuta del merito della causa cui quella responsabilita afferisce e non puo essere proposta in separato giudizio. Nel giudizio di merito, inoltre, non e consentito proporre la sola domanda di condanna generica ai danni da responsabilita aggravata, con liquidazione in separata Sede, neanche se le parti ne facciano concordemente richiesta esplicita o implicita, poiche tale pretesa non puo trovare ingresso dinanzi ad alcun giudice e come tale deve considerarsi improponibile per l'inesistenza di una norma astratta di legge, sulla quale essa possa basarsi. (V 348/75, mass n 310581).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)