Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021 (Rv. 662216 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Foro del consumatore - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di indicare tutti i possibili fori alternativi - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta.
Cod. Civ. art. 18, Cod. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)