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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018 (Rv. 650885 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Incompetenza territoriale derogabile - Tempestiva eccezione dell’opponente - Incompetenza per foro del consumatore non eccepita dalla parte - Declaratoria del giudice in assenza di tempestivo rilievo ex officio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650885-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c. , poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d. lgs. n. 2016/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1469, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)