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Sez. L, Sentenza n. 5235 del 13/06/1987 (Rv. 453829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - REGOLAMENTAZIONE PATTIZIA DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN MODO DIVERSO DA QUELLO LEGALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONFRONTO TRA LA DISCIPLINA CONVENZIONALE E QUELLA LEGALE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONFIGURABILITÀ DI UN ELEMENTO AGGIUNTIVO COME INCREMENTO CONVENZIONALE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ ALLA STREGUA DEL CCNL 20 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - REGOLAMENTAZIONE PATTIZIA DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN MODO DIVERSO DA QUELLO LEGALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONFRONTO TRA LA DISCIPLINA CONVENZIONALE E QUELLA LEGALE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONFIGURABILITÀ DI UN ELEMENTO AGGIUNTIVO COME INCREMENTO CONVENZIONALE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ ALLA STREGUA DEL CCNL 20 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*

In tema di Determinazione dell'indennità di anzianità - che le parti possono regolamentare in modo diverso da quello stabilito in via generale dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) purché tale disciplina assicuri un trattamento globale più favorevole rispetto a quello legale - il confronto tra la disciplina convenzionale e quella legale impone la considerazione unitaria di tutte le Disposizioni che incidono sia sulla Determinazione della base di calcolo che su eventuali maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste ultime, sebbene legate a specifiche previsioni di attribuzioni, concorrono ugualmente a comporre quella unica liquidazione (alla stregua della normativa convenzionale), alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione delle norme di legge. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - facendo applicazione dell'art. 40 CCNL 20 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL - aveva escluso che rappresentasse un incremento convenzionale dell'indennità di anzianità l'elemento aggiuntivo costituito da quattro mensilità di retribuzione previsto come trattamento più favorevole dalla norma citata). (Conf 3552/86, mass n 446486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 20/04/1970 num. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)