diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3552 del 26/05/1986 (Rv. 446486 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - CONFRONTO FRA LA DISCIPLINA CONVENZIONALE E QUELLA LEGALE CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AL TRATTAMENTO CONVENZIONALE PER IL PERSONALE DELL'ENEL COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446486-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - CONFRONTO FRA LA DISCIPLINA CONVENZIONALE E QUELLA LEGALE CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AL TRATTAMENTO CONVENZIONALE PER IL PERSONALE DELL'ENEL COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE.*

In tema di Determinazione dell'indennità di anzianità - che le parti possono regolamentare in modo diverso da quello stabilito in via generale dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) purché tale disciplina assicuri un trattamento globale più favorevole rispetto a quello legale - il confronto tra la disciplina convenzionale e quella legale impone la considerazione unitaria di tutte le Disposizioni che incidono sia sulla Determinazione della base di calcolo che su eventuali maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste ultime, sebbene legate a specifiche previsioni di attribuzioni, concorrono ugualmente a comporre quella unica liquidazione (alla stregua della normativa convenzionale), alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione delle norme di legge. (nella specie il giudice del merito - facendo applicazione degli artt. 40 e 41 CCNL 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL - aveva ritenuto che il trattamento convenzionale dell'indennità di anzianità, per il fatto di esser comprensivo dell'elemento aggiuntivo costituito da quattro mensilità di retribuzione ex art. 40 cit., era comunque più favorevole del trattamento legale ove anche in quest'ultimo, a differenza che nel primo, si fossero compresi il compenso per lavoro straordinario, la cosiddetta trasferta forfettizzata e l'indennità cosiddetta auto-moto; la S.C., nel confermare tale pronuncia, ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 5731/85, mass n 442926; (V 3148/83, mass n 428059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 40, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)