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Sez. 3, Sentenza n. 2050 del 29/01/2010 (Rv. 611256 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Diritto di prelazione e di riscatto del proprietario del fondo confinante - Condizioni per il riconoscimento - Assenza di conduttori qualificati sul fondo - Necessità - Ripartizione dell'onere probatorio - Criteri - Sentenza passata in giudicato tra le medesime parti che accerta il diritto al riscatto - Successivo giudizio di riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affitto - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611256-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario del fondo confinante, secondo la previsione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971, la circostanza che sul fondo compravenduto non siano insediati conduttori, se non in via precaria o provvisoria, integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto stesso, che deve, pertanto, essere provata da chi agisce in giudizio per farlo valere, secondo i criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ.; ne consegue che, ove sia stato accertato, tra le medesime parti, con sentenza passata in giudicato, il diritto del proprietario confinante all'esercizio del riscatto, tale accertamento impedisce che in un successivo giudizio tra le medesime parti possa essere riconosciuta l'esistenza, sullo stesso fondo, di una detenzione qualificata conseguente ad un contratto di affitto agrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)