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Sez. 3, Sentenza n. 14475 del 30/05/2008 (Rv. 603300 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Diritto di prelazione e di riscatto del proprietario del fondo confinante - Condizioni per il relativo riconoscimento - Ripartizione dell'onere probatorio - Applicabilità dei criteri generali fissati dall'art. 2697 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603300-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario del fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, la circostanza che sul fondo compravenduto non siano insediati conduttori integra una delle condizioni (o presupposti) dell'insorgenza del diritto, che deve, pertanto, essere provato da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto in quanto ha ritenuto di dover escludere che sul fondo fosse insediato come affittuario anche il ricorrente, avendo la corte di merito rilevato che, stante il contratto di affitto stipulato tra la proprietaria dell'immobile e il fratello del ricorrente, erano irrilevanti, perchè in contrasto con il predetto atto scritto, le dichiarazioni rese da un teste, né, del resto, il fatto che il ricorrente coltivasse la terra con il fratello poteva significare di per sé - secondo la S.C. - che sussisteva un rapporto di affittanza tra la proprietaria e il ricorrente ovvero che comunque quest'ultimo avesse, per fini agricoli, ricevuto in godimento dalla prima il terreno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)