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Sez. 3, Sentenza n. 5974 del 18/03/2005 (Rv. 580870 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti relativi all'adempimento della obbligazione dedotta in giudizio - Produzione ai fini dell'accertamento della cessazione della materia del contendere - Ammissibilità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580870-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

I documenti volti a dimostrare l'adempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l'art. 372 cod. proc. civ. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione, poiché essi comportano sempre l'esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d'ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione della disposizione citata, non può tenersi conto al fine di dichiarare, in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere. (Fattispecie relativa ad azione d'annullamento del contratto di fideiussione per vizio del consenso e alla produzione in Cassazione di documenti relativi all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)