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Sez. L, Sentenza n. 10881 del 05/11/1997 (Rv. 509546 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Nel giudizio di cassazione - Produzione di documenti nuovi relativi all'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio - Ammissibilità ex. art. 372 cod. proc. civ. - Esclusione - Finalizzazione della produzione alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509546-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

I documenti volti a dimostrare l'adempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l'art. 372 cod. proc. civ. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di cassazione. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione della disposizione citata, non può tenersi conto al fine di dichiarare, in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere. (Fattispecie relativa ad azione di accertamento negativo di obblighi contributivi previdenziali e alla produzione in cassazione di documenti relativi ad una regolarizzazione contributiva, la cui incidenza ai fini della cessazione della materia del contendere - ha osservato la S.C. - nel caso in esame avrebbe potuto stabilirsi solo con accertamenti di fatto ormai preclusi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)