Sez. L, Sentenza n. 4989 del 08/08/1986 (Rv. 447660 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - DECISIONE - NATURA - SENTENZA DEFINITIVA - CONSEGUENZE - DIFFERIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - DECISIONE - NATURA - SENTENZA DEFINITIVA - CONSEGUENZE - DIFFERIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
La sentenza con cui il giudice d'appello decide la questione pregiudiziale dell'assoggettabilità a contribuzione assicurativa di un soggetto, quale presupposto per l'eventuale dichiarazione dell'Invalidità pensionabile del medesimo avendo carattere autonomo rispetto alla decisione, nel prosieguo del giudizio, sullo stato d'Invalidità è da considerare come sentenza definitiva e, come tale, suscettibile solo d'immediato ricorso per Cassazione, con conseguente impossibilità di differirne l'impugnazione mediante la riserva di cui all'art. 361 cod. proc. civ.. (V 2738/72, mass n 360415; (V 594/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)