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Sez. 2, Sentenza n. 2738 del 14/09/1972 (Rv. 360415 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE - SENTENZA DEFINITIVA - NOZIONE - RISERVA O OMISSIONE DI PRONUNCIA SULLE SPESE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360415-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE - SENTENZA DEFINITIVA - NOZIONE - RISERVA O OMISSIONE DI PRONUNCIA SULLE SPESE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Deve considerarsi definitiva e, come tale, immediatamente impugnabile la decisione che esaurisca l'oggetto della controversia attribuendo o negando il bene in contestazione, che presenti carattere di autonomia rispetto alle decisioni riservate al prosieguo del giudizio e che non debba essere integrata da ulteriori pronunce sull'oggetto della domanda cui si riferisce la decisione. Nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti o tra soggetti diversi, ciascuna di esse va isolatamente considerata al fine di stabilire se la relativa decisione presenti detto carattere. Tanto la riserva quanto la semplice omissione di pronuncia sulle spese non incidono sulla definitivita della sentenza. (applicazione, ai fini e per gli effetti di cui all'art 32 della legge 16 giugno 1927, n 1766, secondo cui le decisioni interlocutorie e preparatorie in materia di Usi civici non possono essere impugnate separatamente da quella definitiva, alla decisione di un Commissario per gli Usi civici che aveva risolto integralmente nel merito la lite insorta tra due comuni sulla delimitazione del rispettivo Demanio, ma aveva disposto ulteriori indagini istruttorie in ordine ai terreni detenuti da un privato, nella controversia tra costui ed uno dei comuni, abbinata a quella tra i due comuni per ragioni di connessione derivanti dalla materiale unitarieta degli Atti amministrativi investiti dalle opposizioni rispettivamente proposte da uno dei comuni e dal privato, ed aveva rinviato al definitivo ogni decisione sulle spese).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)