Sez. L, Sentenza n. 1447 del 06/03/1982 (Rv. 419277 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del suo credito, si applica - tenuto conto sia della lettera che della ratio della norma (la cui questione d'incostituzionalità è stata ritenuta infondata con sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1977) - solo ai crediti di lavoro e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali. (Conf 5983/78, mass n 395813; (Conf 5858/78, mass n 395686; (Conf 1543/78, mass n 390920; (Conf 875/78, mass n 390211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)