Sez. 3, Sentenza n. 607 del 06/03/1971 (Rv. 350328 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE - CONNESSIONE O CONTINENZA DI CAUSE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE - CONNESSIONE O CONTINENZA DI CAUSE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*
La norma dell'art 645 cod proc civ, e istitutiva di una Competenza funzionale e inderogabile, non modificabile per ragioni di connessione o di continenza di cause. Nel caso che dinanzi al giudice adito in Sede di opposizione all'ingiunzione venga proposta domanda riconvenzionale che ecceda i limiti di Competenza del detto giudice, le due cause devono essere separate a norma dell'art 36 cod proc civ' e, mentre la pronuncia sull'opposizione deve essere trattenuta dal giudice che ha emesso il decreto opposto, la pronuncia di incompetenza deve invece essere limitata alla sola istanza riconvenzionale. (Conf 2383'69, mass n 341843).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)