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Sez. 1, Sentenza n. 2383 del 30/06/1969 (Rv. 341843 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE - CONNESSIONE O CONTINENZA DI CAUSE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE IL LIMITE DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341843-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE - CONNESSIONE O CONTINENZA DI CAUSE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE IL LIMITE DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*

La norma dell'art. 645 cod.proc.civ., e istitutiva di una Competenza funzionale e inderogabile, non modificabile per ragioni di connessione o di continenza di cause. Nel caso che dinanzi al giudice adito in Sede di opposizione all'ingiunzione venga proposta domanda riconvenzionale che ecceda i limiti di Competenza del detto giudice, le due cause devono essere separate a norma dell'art. 36 cod.proc.civ. e, mentre la pronuncia sull'opposizione deve essere trattenuta dal giudice che ha emesso il decreto opposto, la pronuncia di incompetenza deve invece essere limitata alla sola istanza riconvenzionale. (V. 888-69, mass. N. 339256 822-69, mass. N. 339154 1665-68, mass. N. 333463 1629-68, mass. N. 333408 2958-66, mass. N.325569 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)