Sez. 3, Sentenza n. 36571 del 21/06/2011 Ud. (dep. 11/10/2011) Rv. 251242 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Attività abusive incidenti sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale - Dovere di vigilanza del Sindaco - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
Non è configurabile a carico del Sindaco alcuna responsabilità penale per non aver impedito lo svolgimento di attività abusive incidenti sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale, non sussistendo in capo al medesimo un generale dovere di vigilanza sulle attività in questione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione della "culpa in vigilando" del Sindaco discende dall'art. 107, comma terzo, lett. g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce tale vigilanza al dirigente di settore).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)