Sez. 3, Sentenza n. 19882 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009) Rv. 243717 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Delega di funzioni ai dirigenti amministrativi dei comuni - Permanenza in capo al sindaco dei compiti di programmazione dell'attività di smaltimento - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco, sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Fattispecie di avvenuta istituzione di un'isola ecologica per la raccolta di rifiuti non preceduta da alcuna autorizzazione; la Corte ha ritenuto, in applicazione del principio suddetto, che l'onere di richiedere detta autorizzazione incombesse sul sindaco).
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST., Legge 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 107, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)