Sez. 5 - , Ordinanza n. 3759 del 08/02/2019 (Rv. 652343 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Atti della riscossione - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'istanza di definizione della lite pendente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, è ammissibile anche ove abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento che, emesso a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento, rappresenta il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, mentre detta istanza non è ammissibile se la controversia attiene all'impugnazione di una cartella successiva ad un avviso di accertamento del quale costituisce mero atto esecutivo di una pretesa impositiva ormai definitiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)