Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15799 del 27/07/2015 (Rv. 636146 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Giudizio - Oggetto - Cartella di pagamento notificata al socio di società di persone - Omessa impugnazione, da parte dello stesso, dell'avviso di accertamento - Pendenza della lite - Esclusione - Definizione agevolata nei confronti della società - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di condono ex art. 16 della legge n. 289 del 2002, non integra lite fiscale pendente la controversia introdotta dal socio di società di persone con l'impugnazione della cartella di pagamento per le somme dovute in base all'avviso di accertamento da lui non impugnato, avente ad oggetto l'imputazione del reddito da partecipazione nella società, atteso che non si tratta di nuovo ed autonomo atto impositivo, ma di atto di mera esecuzione di una pretesa ormai definitiva. Né rileva che la società abbia impugnato il prodromico avviso ed il relativo giudizio, estinto a seguito d'istanza di definizione agevolata, si sia svolto senza integrazione del contraddittorio, potendosi dolere di tale difetto genetico solo la parte che ha proposto l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)