Sez. 1, Sentenza n. 308 del 09/02/1970 (Rv. 345180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - LITISCONSORTI NECESSARI VITTORIOSI - NOTIFICAZIONE AD INIZIATIVA DI ALCUNI DI ESSI - DECORRENZA UNICA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRINCIPIO IN RELAZIONE ALL'ART 24, PRIMO COMMA, COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - LITISCONSORTI NECESSARI VITTORIOSI - NOTIFICAZIONE AD INIZIATIVA DI ALCUNI DI ESSI - DECORRENZA UNICA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL PRINCIPIO IN RELAZIONE ALL'ART 24, PRIMO COMMA, COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'esistenza di un litisconsorzio necessario fra le parti rimaste vittoriose importa che la sentenza, notificata ai soccombenti da una sola di esse, non puo passare in giudicato se non in un momento unico, cioe alla scadenza del termine d'impugnazione decorrente da tale notifica, non essendo concepibile che una medesima pronuncia costituisca nel tempo stesso cosa giudicata nei rapporti tra i soccombenti ed uno dei litisconsorti e decisione impugnabile nei confronti degli altri, quando concerna una causa unica ed inscindibile, che deve essere simultaneamente decisa nei confronti di tutti. La questione di legittimita costituzionale di tale principio, in relazione all'art 24, primo comma, della Costituzione, e manifestamente infondata, non avendo i litisconsorti necessari - che siano stati tutti vittoriosi - alcun diritto di far valere in giudizio agli effetti del citato art 24, primo comma, della Costituzione. (sulla prima parte V 304-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)