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Sez. 3, Sentenza n. 2325 del 10/11/1970 (Rv. 348521 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE RICHIESTA DI UNA SOLA DELLE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE PARTI.*
Stato
decisa il 1970-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348521-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE RICHIESTA DI UNA SOLA DELLE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE PARTI.*

Nei processi con piu parti, quando si tratti di cause inscindibili, la notificazione della sentenza ad istanza di una sola delle parti vale a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, per l'imprescindibile necessita che la sentenza passi in giudicato in un momento unico rispetto a tutti i soggetti del rapporto processuale. (Conf 3873'69 mass 344238 351'68 mass 331310 2141'64 V 308'70 mass n 345180).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)