Sez. 3, Sentenza n. 11538 del 13/07/1994 Ud. (dep. 19/11/1994) Rv. 200515 - 01
Sanità pubblica - In genere | Materiali estratti con lo sfruttamento delle cave - Esclusione dalla disciplina generale dei rifiuti - Condizioni.
Sanità pubblica - In genere
Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 esclude dalla disciplina generale sui rifiuti i materiali estratti con lo sfruttamento delle cave solo in quanto restino entro il ciclo produttivo della estrazione e dell'impiego economico cui sono direttamente destinati. Se invece esulano da questo ciclo, gli stessi materiali sono considerati rifiuti come gli altri e il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è disciplinato dalla normativa generale. Infatti, in tal caso il materiale estrattivo, sottratto agli scopi per cui era stato estratto e depositato fuori dall'area di cave, viene a minacciare il valore della integrità ambientale che la legge intende tutelare.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)