Sez. 3, Sentenza n. 9333 del 28/06/1996 Ud. (dep. 28/10/1996) Rv. 206684 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave - Esclusi dall'area di pertinenza del d.P.R. n. 915 del 1982 - Limiti - Fattispecie: fanghi da produzione di calcestruzzo.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il significato della categoria dei "rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave" - di cui alla lett. b) del comma settimo, dell'art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - esclusi dall'area di pertinenza di quest'ultimo decreto, non può espandersi sino a ricomprendervi tutti i rifiuti derivanti dalle attività industriali di lavorazione, in qualità di materia prima, di quanto estraibile dalle cave (materiali per costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari ecc.). (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto di non poter accedere all'interpretazione proposta dagli imputati, secondo cui anche i fanghi da produzione del calcestruzzo (come quelli derivanti dalla pulitura della sabbia e ghiaia appena estratte) fossero riconducibili alla categoria dei "rifiuti" risultanti dallo sfruttamento delle cave", con l'ulteriore conseguenza giuridica che il loro deposito "non costituirebbe per ciò stesso "discarica").
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2 com. 7, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)