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Sez. L, Sentenza n. 526 del 13/01/2006 (Rv. 586995 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Giudizio di rinvio - Cassazione per vizi di motivazione - Nuova valutazione dei fatti acquisiti - Legittimità - Fattispecie in tema di proporzionalità tra il licenziamento disciplinare e la condotta del lavoratore.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586995-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

Nell'ipotesi di cassazione della sentenza in tema di licenziamento disciplinare per vizi di motivazione relativi alla valutazione complessiva della proporzionalità tra il licenziamento e la condotta del lavoratore, il giudice del rinvio ha il potere di procedere ad una nuova valutazione complessiva dei fatti già acquisiti per desumerne non solo la loro illiceità in senso oggettivo e generale, non più in discussione, ma anche la intensità dell'elemento psicologico del lavoratore nella sequenza dei singoli comportamenti, onde verificare l'idoneità di questi ultimi a ledere la fiducia riposta nel dipendente dal datore di lavoro in modo così grave da esigere l'applicazione di una sanzione non minore di quella massima. (Nella specie, con riferimento al licenziamento di un funzionario di banca, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del rinvio era pervenuto ad una valutazione complessiva degli elementi fattuali acquisiti al processo, ravvisando una grave irregolarità nel comportamento del funzionario che non si era attenuto alla decisione presa dal comitato di gestione in ordine alle garanzie di restituzione degli importi messi a disposizione di una società con il contratto di apertura di credito, ed al contrario aveva consentito l'utilizzazione di tale ingente somma prima del perfezionamento del contratto di apertura di credito, e con destinazione diversa rispetto a quella sulla cui base essa era stata richiesta, pur sapendo che la garanzia offerta era priva di reale consistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)