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Sez. L, Sentenza n. 18087 del 27/08/2007 (Rv. 598595 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione per i concorrenti motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. - Principio di diritto - Vincolo - Punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata - Nuova valutazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di licenziamento intimato oralmente.
Stato
decisa il 2007-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598595-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In riferimento al giudizio di rinvio, se la sentenza dei giudici di merito è stata cassata per i concorrenti motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati della sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata vincolante è limitata all'enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione della norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell'ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di rinvio, non limitandosi a rivalutare tutti gli elementi probatori acquisiti, aveva applicato un principio di diritto contrario a quello enunciato dalla sentenza rescindente - secondo la quale la cd. "estromissione" del lavoratore dal posto di lavoro invertiva l'onere probatorio, ponendo a carico del datore la prova di un fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento - giacché si era impegnata a dimostrare che la pur incontroversa estromissione del lavoratore dal posto di lavoro non configurasse un licenziamento orale, addossando ancora una volta sullo stesso lavoratore l'onere di provare l'estinzione del rapporto lavorativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)