Sez. L, Sentenza n. 2629 del 20/03/1999 (Rv. 524379 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati iscritti negli elenchi di medicina generale - Contributo forfettario annuo per le spese sostenute in relazione alle attività professionali - Detrazioni in caso di fornitura di servizi e personale di collaborazione da parte della USL - Eccezionalità - Conseguente inapplicabilità della relativa normativa a casi non espressamente previsti - Fattispecie in materia di trattenute operate dalla USL per l'uso dei locali utilizzati come ambulatori, ancorché messi a disposizione a titolo gratuito dalle Amministrazioni comunali.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di compensi dovuti dalle unità sanitarie locali ai medici convenzionati iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale, l'art. 41, lett. E, del d. P. R. 28 settembre 1990, n.314, dispone che al suddetto personale è corrisposto un concorso forfettario annuo nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali e, in particolare, per la disponibilità di uno studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 8. Il successivo comma E5 dispone che il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dalla USL che accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato servizi e personale di collaborazione. Tale ultima norma si configura come un'eccezione alla regola generale sull'erogazione del contributo forfettario: essa, quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non può essere applicata a casi non espressamente previsti. (Nel caso di specie la sentenza di merito - cassata dalla S. C. - aveva ritenuto giustificate le trattenute operate dalla USL ad alcuni medici convenzionati - che avevano esercitato la loro attività in località disagiate - per l'uso dei locali utilizzati come ambulatori, ancorché messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali a titolo gratuito, sul rilievo che, si trattava di "voci suscettibili di essere imputate al passivo nel bilancio dell'ente", come tali equiparabili alle spese detraibili dal contributo forfettario in quanto accertate e documentate).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)