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Sez. U, Sentenza n. 11821 del 15/11/1995 (Rv. 494648 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati che fruiscono di un trattamento pensionistico a carico dell' I.N.P.S. - Diritto alle quote di carovita - Spettanza.
Stato
decisa il 1995-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494648-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di compensi dovuti dalle unità sanitarie locali ai medici generici convenzionati, ai sensi dell' art. 41 del D.P.R. 8 giugno 1987 n. 289 e 41 del D.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, gli unici elementi che consentono l'esclusione del regime previsto per l'attribuzione al medico convenzionato delle quote di carovita sono costituiti dalla applicabilità in suo favore di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita - ipotesi che ricorre nel caso di corresponsione di un trattamento perequativo collegato a diverse e contemporanee attività lavorative aventi il carattere della subordinazione ovvero del lavoro professionale autonomo eventualmente subordinato - ovvero dalla percezione dell'indennità integrativa speciale in conseguenza del trattamento pensionistico - ipotesi riferibile ai soli pensionati dello stato, atteso che ai pensionati I.N.P.S. non compete l'indennità integrativa speciale - ferma restando l'esclusione della possibilità del conguaglio. Ne consegue che il suddetto divieto di cumulo fra le quote di carovita e trattamenti perequativi non si applica ai medici convenzionati che fruiscano di un trattamento pensionistico a carico dell'I.N.P.S. (che in quanto tali non percepiscono l'indennità integrativa speciale), pur fruendo gli stessi di un diverso meccanismo automatico di progressione quantitativa del compenso, meccanismo che presenta caratteri del tutto differenti, sia sotto il profilo della fonte normativa, sia sotto quello della disciplina sostanziale, né alla fattispecie può applicarsi il cosiddetto conguaglio.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/1987 num. 289 art. 41 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)