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Sez. L, Sentenza n. 7795 del 07/08/1998 (Rv. 517875 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Contratto di diritto comune - Domanda giudiziale fondante la propria pretesa sulle clausole di un determinato contratto - Elemento confessorio in ordine all'esistenza di un vincolo contrattuale relativo al rapporto - Conseguenze - Prova contraria a carico del deducente - Prova della non iscrizione al sindacato stipulante - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517875-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE

L'affermazione, contenuta in un atto giudiziale, che un rapporto di lavoro è disciplinato da un determinato contratto collettivo di diritto comune nonché la richiesta di applicazione di esso, con conseguente formulazione della domanda giudiziale in base alle previsioni di detto contratto, integra (nei confronti del deducente, e nella misura in cui costituisca per questi fatto sfavorevole) un elemento di confessione sull'esistenza di un vincolo contrattuale che investe il rapporto fin dal suo inizio, elemento che fa sorgere a carico del deducente l'onere della prova contraria (in ordine all'insussistenza del predetto vincolo contrattuale), prova che non può ritenersi integrata dalla mera non iscrizione al sindacato stipulante, atteso che il contratto di diritto comune diviene efficace anche nei confronti dei non iscritti in caso di costante e prolungata applicazione delle relative clausole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2657, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)