Sez. L, Sentenza n. 15049 del 28/11/2001 (Rv. 550640 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Domanda giudiziale fondata sulle clausole di un contratto collettivo - Elemento confessorio in ordine all'esistenza di un vincolo contrattuale relativo al rapporto - Conseguenze - Prova contraria a carico del deducente - Prova della non iscrizione al sindacato stipulante - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE
L'affermazione, contenuta in un atto giudiziale, che il rapporto di lavoro sia disciplinato da un determinato contratto collettivo, nonché la richiesta di applicazione di esso, con conseguente formulazione della domanda giudiziale in base alle relative previsioni, integra un elemento di confessione circa l'esistenza di un vincolo contrattuale che investe il rapporto fin dal suo inizio, elemento che fa sorgere a carico del deducente - ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. - l'onere della prova contraria (di inesistenza del predetto vincolo contrattuale), senza che, peraltro, quest'ultima possa ritenersi integrata dalla mera non iscrizione al sindacato stipulante, atteso che il contratto di diritto comune diviene efficace anche nei confronti dei non iscritti in caso di costante e prolungata applicazione delle relative clausole (nella specie, relativa alla domanda di differenze retributive proposta dal dipendente di un'impresa di costruzioni, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva accertato la pacifica applicabilità del contratto collettivo dei lavoratori dell'edilizia ed aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda in quanto proposta oltre il termine di decadenza previsto in tale contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)