Sez. L, Sentenza n. 898 del 06/02/1985 (Rv. 439079 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO ATTORE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO ATTORE.*
In ipotesi di credito di natura previdenziale, pur non trovando applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. sull'automatica rivalutazione dei crediti di lavoro, tuttavia il creditore può invocare la disciplina comune dettata dall'art. 1224 cod. civ. ed, al fine di dimostrare di aver subito - per effetto dell'incidenza sul suo patrimonio della svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore - un danno maggiore di quello coperto dall'attribuzione degli interessi legali, può ricorrere ad ogni mezzo di prova; altresì il giudice al riguardo può anche utilizzare il procedimento presuntivo, fondandosi sulle qualità personali del creditore stesso. (Conf 1476/84, mass n 433565; (Conf 1944/84, mass n 434027).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)